ODV 231 in pratica: cosa fa e cosa non deve fare

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L’art. 6 e l’art. 7 del D.lgs. 231/2001 assegnano all’OdV due compiti: vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento. Le Linee guida CNDCEC li traducono in attività concrete: valutare nel tempo l’attualità, l’adeguatezza e la funzionalità del Modello e monitorarne l’efficace attuazione.

La vigilanza si svolge con strumenti precisi: analisi dei flussi informativi, acquisizioni documentali, richieste di informazione e audizioni, verifiche su singole operazioni, scambi con organo amministrativo, organi di controllo e gestore delle segnalazioni. Sono attività da pianificare e rendicontare periodicamente.

La cura dell’aggiornamento, invece, passa dalla segnalazione motivata all’organo amministrativo: l’OdV non modifica il Modello ma ne propone le modifiche quando emergono violazioni significative, cambiamenti organizzativi o novità normative.

Il punto delicato è il confine: privo di poteri impeditivi e di reazione, l’OdV non può avere compiti operativi o gestionali. Nella parte riservata trovi come riconoscere le richieste improprie e rispondere in modo difendibile.

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